Cassa integrazione, scadenza domande prorogata al 31 ottobre

È operativa la procedura dell’Inps per richiedere la proroga dei trattamenti di integrazione salariale introdotta dal decreto Agosto, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Coronavirus. Sulle novità l’Istituto cerca di fare chiarezza con la circolare numero 115 del 30 settembre 2020, soffermandosi in particolar modo sul calcolo delle nuove 18 settimane di cassa integrazione, anche in relazione alle prime 18 del DL Cura Italia e Rilancio, sulle modalità di domanda per accedere alla Cig con causale Covid 19 e sulla nuova scadenza del 31 ottobre 2020 che sospende il termine del 30 settembre originariamente previsto.

Cassa integrazione, la novità del dl Agosto

Il decreto Agosto ha stabilito la proroga della cassa integrazione per 18 settimane (9 più eventualmente ulteriori 9 settimane) per le aziende che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le ulteriori 9 settimane possono essere richieste senza oneri dai datori di lavoro che abbiano una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Cassa integrazione, come fare domanda

La cassa integrazione del decreto Agosto può essere richiesta in due tranche di 9 più 9 settimane con due istanze distinte:

  • un primo periodo pari a 9 settimane;
  • un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

Il decreto Agosto ha stabilito che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ma collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020 vengono inglobati al primo periodo di 9 settimane. A partire dal 13 luglio, dunque, il periodo massimo concedibile non può in ogni caso superare le 18 settimane.
Nella circolare l’Inps riporta un esempio: “Se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di cassa integrazione dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina (Cura Italia, Rilancio), la medesima azienda, in relazione alla nuovo decreto Agosto, potrà beneficiare al massimo di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane della seconda tranche). Questo perché le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto Agosto n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.”

L’Inps specifica nella circolare:

In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, che afferiscono a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, si precisa che le istanze saranno valutate anche alla luce del decreto Agosto. Ne deriva che, per i periodi fino al 12 luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa, mentre i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al decreto-legge n. 104/2020.”

Cassa integrazione ordinaria, come presentare le domande

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, con la causale:

  • COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020;
  • COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

In caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Presentazione domanda CIGD

La nuova domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga deve essere inviata esclusivamente all’Inps in seguito alla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Restano esonerati da tale obbligo i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.