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Cartelle esattoriali: dall’anno nuovo ripartono le notifiche
Di Redazione

Scritto da Redazione

La società cooperativa è nata nel dicembre 2016 sin dalla nascita l’attività prevalente e’ stata quella di offrire servizi alle piccole e medie imprese.

3 Dicembre 2020

Restano fermi al 31 gennaio 2021 i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Rinviati invece al primo marzo 2021 il pagamento delle rate 2020 delle definizioni agevolate

Cartelle esattoriali: dall’anno nuovo ripartono le notifiche. Restano fermi al 31 gennaio 2021 i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Rinviati invece al primo marzo 2021 il pagamento delle rate 2020 delle definizioni agevolate ancora in vigore, ma senza il termine di tolleranza. Sono questi, in estrema sintesi, i principali impatti sulle attività di riscossione delle disposizioni contenute nel c.d. decreto ristori 4 (dl . 157/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020.

Il quadro di sintesi delle attività di riscossione alla luce delle novità, è contenuto in una apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riscossione, pubblicata nella giornata di ieri. Le novità del Ristori 4 sono state opportunamente combinate con le altre disposizioni in tema di riscossione oggetto dei precedenti provvedimenti ancora in vigore, emessi nella fase emergenziale, in particolare il decreto Cura Italia (dl 18/2020) e il decreto Rilancio (dl 34/2020), aggiornate con i nuovi termini definiti nel decreto Agosto. Dall’esame della situazione aggiornata emergono novità e conferme che i contribuenti interessati dovranno tenere ben presenti nella gestione dei loro con il concessionario della riscossione.Cosa riprende dopo il 31 dicembre 2020. Il decreto ristori 4 non ha apportato nessuna modifica ai termini di sospensione delle attività di riscossione già disciplinati dal dl 129/2020 (decreto Agosto).Da ciò ne consegue che rimangono sospesi fino al prossimo 31 dicembre 2020 i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo (o dal 21 febbraio 2020 per le prime zone rosse del Nord) al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione ovvero entro il 31 gennaio 2021. Dal 1° gennaio riprenderanno anche le notifiche delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione nonché gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020 – data di entrata in vigore del decreto Rilancio – su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Definizioni agevolate: nuovi termini. Il Ristori 4 ha invece differito al 1° marzo 2021 il termine finale per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 di tre diverse definizioni agevolate: la rottamazione-ter, il saldo e stralcio e la definizione agevolata delle risorse Ue. Attenzione però: il pagamento da effettuare entro il prossimo 1° marzo 2021 non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del dl 119 del 2018. Il pagamento anche con un solo giorno di ritardo determinerà pertanto la decadenza dai benefici delle suddette definizioni agevolate. Rateizzazioni dei debiti: fino al 31 dicembre 2021 per rimediare. Il decreto Ristori 4 introduce una finestra temporale di oltre un anno, per rimediare alle intervenute decadenze dalle definizioni agevolate o dalle dilazioni ordinarie. In primo luogo per i debitori con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione a seguito dell’emergenza da Covid-19, viene concessa una finestra temporale fino al 31 dicembre 2021, all’interno della quale sarà possibile presentare una nuova richiesta di dilazione senza la necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Per le richieste di dilazione presentate fino a tale data la decadenza si determina con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per le richieste presentate nella suddetta finestra temporale, viene inoltre elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza dover dimostrare e documentare la sussistenza del requisito di temporanea situazione di difficoltà ad adempiere in unica soluzione. La richiesta di rateizzazione e il versamento della prima rata della stessa produrranno, quale ulteriore effetto, l’estinzione delle procedure esecutive in corso (salvo i casi in cui le stesse siano già in fase di chiusura). Entro il 31 dicembre 2021 potranno inoltre presentare istanza di dilazione del pagamento per le somme ancora dovute anche tutti i contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione (dl. 193/2016) e della rottamazione-bis (dl 148/2017).

 

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