Dopo il decreto ministeriale ecco le istruzioni INAIL sui premi e contributi ridotti 20201 per le categorie non interessate dall’ aggiornamento delle tariffe.
E’ stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2021, che approva la Deliberazione Inail n. 179 del 29 settembre 2020, riguardante la riduzione dei premi e contributi Inail per l’anno 2021.La riduzione 2021 è pari al 16,36% e va applicata solo in alcuni settori di attività, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 128 della legge di Stabilità per l’anno 2014 (Legge 147/2013). Si tratta in particolare di:
– premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del D.p.r. n. 1124/1965 e quindi scuole, pescatori, frantoi, facchini barrocciai/vetturini/ippotraspotatori,
– premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958,
– contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II del citato D.p.r. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Il decreto precisa che tale riduzione si applica ai soli settori o gestioni per le quali il procedimento di revisione dell’aggiornamento delle tariffe e dei premi e contributi delle gestioni assicurative, non risulti ancora completato alla data del 1° gennaio 2021.
Inail ha emanato ln merito la circolare di istruzioni operative n. 13 del 27 aprile 2021 in cui precisa che per il 2021 la riduzione si applica ai soggetti che abbiano iniziato l’attività prima del 3 gennaio 2019, sulla base degli indici di gravità media fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del ministero del Lavoro, relativi al triennio 2020-2022.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di due anni la riduzione è riconosciuta, invece, a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività) e per il settore agricoltura tramite il servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.
Se nel corso del biennio l’istanza di riduzione è già stata accolta, la riduzione per l’anno 2021 viene applicata senza presentazione di una nuova domanda.
Da ricordare infine che hanno diritto solo i soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.