L’ispettorato fornisce nuove istruzioni sulle novita del DL 146 2021 in tema di sospensioni dell’attività imprenditoriale per violazioni alla sicurezza
L’ispettorato del lavoro con la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 torna sulle novità introdotte dal DL 146 2021, attualmente in avanzata fase di conversione in legge, che ha reso piu severe le sanzioni in caso di violazioni al TU 81 2008, e potenziato il ruolo degli ispettori .
Le prime istruzioni erano state fornite nella circolare n. 3 del 9 novembre 2021.
Riportiamo di seguito le principali istruzioni operative i sulla gestione dei provvedimenti sospensione delle attività lavorative che gli ispettori saranno tenuti a seguire in relazione alle violazioni previste dal decreto:
1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi: dato il tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. non l’impossibilità di esibirlo immediatamente . Se viene dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, si prevede la decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione del DVR
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: Anche in tal caso INL ritiene che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
3. Mancata formazione ed addestramento Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabil: e Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al RLSS
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL. L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto , NON nelle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto La sospensione trova applicazione solo quando risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno: La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori : la sospensione si adotta in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI.
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva sia l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), che loro mancato funzionamento.
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile