ARTICOLO

Obbligo vaccinale e green pass:
Di Redazione

Scritto da Redazione

La società cooperativa è nata nel dicembre 2016 sin dalla nascita l’attività prevalente e’ stata quella di offrire servizi alle piccole e medie imprese.

15 Gennaio 2022

Le nuove norme su obbligo vaccinale e super green pass per i lavoratori cinquantenni Certificazioni di esenzione e sanzioni

Come ormai noto, il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 introduce l’obbligo per tutti i lavoratori, pubblici e privati, che hanno compiuto 50 anni di età (o che li compiono in data successiva, entro il 15 giugno 2022) di possedere il Green Pass rafforzato (cioè rilasciato a seguito  completamento del ciclo vaccinale o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio 2022.

La norma è in vigore dall’8 gennaio 2022 e produrrà i suoi effetti sino al 15 giugno 2022, salvo successive proroghe.

I lavoratori con meno di 50 anni, al momento, potranno accedere ai luoghi di lavoro col Green Pass “base”  che viene dato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico e risulta negativo. Ha validità di 72 ore per chi effettua un tampone molecolare e di 48 ore per chi effettua un test antigenico.

I lavoratori che non sono in possesso del Super Green Pass o del Green Pass “base” non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno   2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. 

1) Nuovo obbligo supergreen pass: Informativa

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022, il Decreto Legge n. 1  del 7 gennaio 2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19  in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”. 

Il nuovo provvedimento prevede:

  1. a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’UE e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età;
  2. a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

Pertanto, a partire dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022 il nuovo decreto prevede l’estensione del suddetto obbligo vaccinale a 

  • tutti i soggetti che hanno compiuto 50 anni di età o
  • i soggetti  che li compiono in data successiva al’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL) fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

ESENZIONI

Sono esenti dall’obbligo vaccinale i cittadini cinquantenni in caso di accertato pericolo per la salutein relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. 

SANZIONI

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati:

  • senza conseguenze disciplinari;
  • con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine.

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  1. A carico del lavoratore che non possegga o non esibisca, per l’accesso nei luoghi  di lavoro, il   Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
  2. Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è applicabile una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
  3. In caso di violazione dell’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni (o che li compiono dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.

Potrebbe interessarti…

RADUNO SOCIALE

RADUNO SOCIALE

AUGURI DI BUON ANNO Come tutti gli anni la società cooperativa si unirà nella sede operativa di Recale (CE) il 31...

BUONE FESTE A TUTTI I SOCI

BUONE FESTE A TUTTI I SOCI

LA DIREZIONE AUGURA UN FELICE NATALE A TUTTI I SOCI E FAMIGLIA E INVITA TUTTI COME OGNI ANNO ALLA FESTA SOCIALE CHE SI...