ARTICOLO

Le mani degli ispettori del lavoro sulle imprese
Di Redazione

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La società cooperativa è nata nel dicembre 2016 sin dalla nascita l’attività prevalente e’ stata quella di offrire servizi alle piccole e medie imprese.

3 Ottobre 2020

Quando non prevista per legge, come nel caso degli accordi collettivi, la pena è inflitta dall’ispettore: da 500 a 3.000 euro, senza sconti. A stabilirlo è un nuovo “presidio sanzionatorio” introdotto dalla legge di conversione del dl Semplificazioni.  Il datore di lavoro non sfugge a una sanzione se non fila dritto. Quando non prevista per legge, come nel caso degli accordi collettivi (finora zona franca), la pena è inflitta dall’ispettore: da 500 a 3.000 euro, senza sconti. A stabilirlo è un nuovo «presidio sanzionatorio» (così lo chiama l’Inl) che, introdotto dalla legge n. 120/2020 di conversione del dl Semplificazioni, si applica ai casi in cui le irregolarità su lavoro e previdenza non sono già soggette a sanzioni di tipo penale o amministrativo. Un esempio. Il Ccnl metalmeccanici prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore i suoi documenti, aggiornati, entro il giorno seguente alla cessazione del rapporto di lavoro: finora, se non vi provvedeva o vi provvedeva in ritardo, il datore non era sanzionato; ora rischia la sanzione fino a 3.000 euro. Per adesso l’Inl rende applicabile il nuovo «presidio» solo agli obblighi di legge e di accordi collettivi, ma non esclude l’estensione nel futuro ai patti del contratto di assunzione. Un potere, due discipline. La novità arriva dalla riformulazione dell’art. 14 del dlgs n. 124/2004, che disciplina il «potere di disposizione» degli ispettori, e consiste di un notevole ampliamento del campo applicativo. Si ricorda che tale potere, riservato al personale ispettivo, è finalizzato a tutelare i lavoratori e, in generale, al rispetto della disciplina su lavoro e legislazione sociale. Secondo l’Inl, la novità introduce un «presidio sanzionatorio» in relazione agli obblighi, normativi e contrattuali, per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione. In dettaglio, l’art. 14 non incide sulla vigente disciplina del potere di disposizione (di cui agli artt. 10 e 11 del dpr n. 520/1955), ma produce soltanto l’effetto di estenderne il campo di applicazione che risulta così sdoppiato, con due differenti regimi sanzionatori:

  • «in materia di prevenzione infortuni» nonché «per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato un apprezzamento discrezionale» (vecchio ambito) = sanzione da 515 a 2.580 euro e arresto fino a un mese o ammenda fino a 413 euro;
  • «in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative» (nuovo ambito) = sanzione da 500 a 3.000 euro, senza possibilità di applicare la diffida (e quindi la riduzione a 1/3 della sanzione).Il nuovo ambito applicativo. Al fine di indirizzarne al meglio l’esercizio del nuovo potere di disposizione, l’Inl stabilisce che, almeno in una prima fase, nel rispetto della ratio sottesa all’intervento normativo rivolta a una tutela indifferenziata dei diritti dei lavoratori, il nuovo potere trovi applicazione in relazione al mancato rispetto di norme di legge sprovviste di specifica sanzione e di norme del contratto collettivo applicato, anche di fatto, dal datore di lavoro (in tabella alcuni esempi). L’Inl, però, non precisa di quale livello della contrattazione collettiva, se nazionale, territoriale, aziendale o tutti i livelli. Ricorso. Il nuovo provvedimento di disposizione è impugnabile con ricorso entro 15 giorni al direttore dell’ispettorato territoriale del lavoro (Itl), il quale decide entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il termine, il ricorso s’intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

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